Sull’introduzione del reato di femminicidio
In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“, la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una proposta di legge mirata ad introdurre il reato autonomo di femminicidio, ora contenuto nell’art. 577 bis del Codice penale.
Un grande battage pubblicitario è stato sollevato per l’occasione da parte di tutti i politicanti borghesi e piccolo borghesi, che mentre approvavano questa legge si scontravano sul Ddl “consenso”, con cui ci si doveva uniformare ai fondamenti della Convenzione di Istanbul in tema di violenza sessuale.
Occupiamoci quindi della nuova legge da cui proviene un odore di muffa populista bipartisan, segno che tutti i partiti difensori dell’ordine vigente si trovano sul terreno di un femminismo avulso dalla grande questione sociale.
La violenza contro le donne é un fenomeno strutturale, relativamente stabile, nella società capitalistica.
Interventi demagogici impostati su “leggi manifesto” bipartisan non incidono su tale fenomeno.
L’introduzione di nuove fattispecie penali (più che altro aggiornamenti dei testi vigenti), non ha effetti rilevanti sulla deterrenza di condotte radicate nelle dinamiche esistenti negli attuali rapporti fra i sessi.
L’idea che la misura dell’ergastolo possa fungere da deterrente per gli autori di femminicidio é priva di fondamento empirico.
L’esperienza compiuta in altri paesi lo conferma ampiamente.
Ne sono anche riprova le modifiche introdotte con il cd. Codice Rosso (L. 69/2019) e la successiva legge Roccella (L. 168/2023) che non hanno ridotto la violenza contro le donne.
Peraltro, la tipizzazione, piú che anche altro simbolica, del reato di femminicidio non ha alcuna rilevanza sul piano penale.
Il sistema penale prevede già la massima pena possibile, l’ergastolo, nei casi di omicidio aggravato di una donna in quanto tale, quando perpetrato da persone che abbiano posto in essere condotte persecutorie o per motivi legati al sesso. Il solo risultato che avrà la legge sul femminicidio sarà l’illusione di un intervento che in realtà non affronta le cause sociali ed economiche del fenomeno.
Dall’altro, questa nuova norma penale faciliterà il processo di deresponsabilizzazione delle istituzioni borghesi rispetto all’implementazione di politiche sociali, educative e culturali.
Come abbiamo spiegato nel comunicato diffuso in occasione del 25 novembre: il marxismo ha fin dall’inizio individuato la radice della violenza contro le donne nella nascita della proprietà privata e nella divisione in classi della società, con il conseguente relegamento delle donne nella schiavitù domestica.
Nell’epoca moderna la condizione di predominio maschile e di oppressione femminile si è parzialmente modificata, ma rimane intatta nei suoi fondamenti legati all’esistenza della proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio, della società scissa in classi antagoniste.
Tale condizione è tuttora operante in ogni campo dell’esistenza umana: quello sessuale e familiare, quello economico, quello sociale e politico, specialmente per le donne della classe operaia e delle masse lavoratrici.
Per questo motivo, radicato nel modo capitalistico di sfruttamento, nessuna via elettorale, così come nessuna legge emanata dalla borghesia, potrà effettivamente risolvere il problema dell’oppressione e della violenza sulla donna, nè trasformare la sua condizione sociale.
Solo con l’abbattimento del capitalismo e l’instaurazione di una società socialista, solo cambiando le concezioni e le pratiche culturali, si potrà abolire la duplice oppressione delle donne, le discriminazioni e le ingiustizie esistenti, si potrà incidere radicalmente nella posizione della donna nella società, stabilendo l’effettiva eguaglianza nella vita sociale, rendendola socialmente ed economicamente libera e indipendente, non più soggetta a forme di sfruttamento, oppressione e violenza.
Da Scintilla n. 156, dicembre 2025
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